Associazione
di Studi Extraeuropei
(Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale)
Albo Provinciale delle Associazioni-Pisa: n° 917/5347,
19.12.2001
STATUTO
Art. 1
È costituita senza fini di lucro un’associazione di docenti
e di cultori di discipline storiche, economiche, sociali, istituzionali letterarie,
denominata Associazione di Studi Extraeuropei, per promuovere lo sviluppo di
studi e ricerche relative all’Africa, America latina, Asia e Paesi del Pacifico
nei settori menzionati.
Art. 2
Lo scopo dell’Associazione, senza fini di lucro, è:
a) promuovere l’incontro fra gli studiosi italiani
e tra questi e quelli stranieri al fine di agevolare la collaborazione
accademica e scientifica;
b) promuovere scambi informativi e di collaborazione
con istituzioni estere e internazionali agenti nello stesso campo;
c) promuovere presso i competenti organi l’introduzione
di discipline extraeuropee ed il relativo potenziamento nelle università
italiane;
d) promuovere conferenze, congressi, indagini,
studi, pubblicazioni e ogni altra attività utile per il perseguimento
del fine sociale.
Art. 3
Possono essere soci dell’Associazione:
a) i docenti di ruolo e i ricercatori di discipline
extraeuropee nelle università;
b) i cultori di tali studi, ammessi dal consiglio
direttivo, su sua proposta o su loro domanda.
Art. 4
I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale, il
cui importo è determinato dal Consiglio direttivo.
Art. 5
L’Associazione ha sede presso il dipartimento ove presta
servizio il Presidente dell’Associazione, o dove lo stabilisca il Consiglio
direttivo.
Art. 6
L’anno sociale coincide con l’anno solare. Le dimissioni
di un socio debbono essere comunicate per lettera o per fax entro il mese
di ottobre, trascorso il quale termine il socio si intende impegnato per
l’anno successivo.
Art. 7
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente e (uno o due) Vicepresidenti.
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 8
L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno
e in sessioni straordinarie ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga
opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno quindici
Soci.
All’Assemblea spettano l’approvazione del programma generale
dell’attività dell’Associazione, l’elezione dei membri del Consiglio
direttivo (da scegliersi fra i Soci ordinari) e del Collegio dei Revisori
dei conti, l’istituzione di sezioni per determinate discipline o gruppi
di discipline, l’approvazione del conto consuntivo o le altre attribuzioni
stabilite dallo statuto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza
di voti con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione
le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
È ammesso il voto per delega.
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante avviso
con lettera a tutti i Soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato
per la riunione o per fax almeno una settimana prima.
Ogni Socio esprime da uno a cinque voti per l’elezione
del Consiglio direttivo, o uno o due voti per l’elezione del Collegio dei
Revisori dei conti.
Art. 9
Il Consiglio direttivo dell’Associazione è composto
di cinque membri, tra i quali sono eletti dallo stesso consiglio, a maggioranza
semplice, un Presidente e (uno o) due Vicepresidenti. I componenti del
Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo sovraintende all’attività
dell’Associazione e provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei
fini sociali. Esso riferisce all’Assemblea sull’attività dell’Associazione
e ne attua le deliberazioni.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del
Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Le riunioni
sono valide se sono presenti almeno tre membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei
presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
I componenti del Consiglio direttivo che cessino dalla
carica in corso di mandato sono sostituiti per cooptazione di altrettanti
Soci.
Il Consiglio direttivo ammette nuovi Soci e può
nominare Soci d’onore.
Art. 10
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione e provvede
all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo. Egli può
delegare singole funzioni o compiti ai Vicepresidenti. Il Presidente nomina
tra i Soci ordinari un Segretario-tesoriere il quale provvede alla funzione
di tesoreria e di amministrazione ordinaria.
Art. 11
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre
membri, che durano in carica tre anni ai quali spetta il compito di vigilare
e controllare in qualsiasi momento la gestione economica e finanziaria
dell’Associazione.
Art. 12
Entro il mese di Marzo di ogni anno il Segretario-tesoriere
presenta al Consiglio direttivo il conto consuntivo dell’anno precedente,
accompagnato da una relazione dei Revisori dei conti.
Art. 13
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali.
- da eventuali proventi di iniziative dell’Associazione
nel perseguimento dei fini sociali.
- da eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici,
di enti o cittadini privati.
Art.14
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera
la destinazione dei suoi eventuali beni ad analoga Associazione che persegua
lo stesso fine, oppure per pubblica utilitŕ.
Art. 15
Il presente statuto può essere modificato dal Consiglio
direttivo a maggioranza assoluta o dall’Assemblea a maggioranza semplice,
con i voti espressi anche per delega.
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